La formazione degli addetti alle piscine - La Palestra

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Gestione

La formazione degli addetti alle piscine

La scelta e la nomina del responsabile e dell’addetto alla manutenzione delle piscine competono al titolare dell’impianto che deve rifarsi all’ok della Regione. Le criticità di questo sistema sono numerose

Nel corso degli ultimi anni la formazione ha assunto, in generale, una importanza sempre crescente nella organizzazione aziendale. Per quanto riguarda le piscine in particolare la necessità di formare gli addetti si scontra spesso con problemi organizzativi e con un turn over molto alto. Nonostante ciò sussistono obblighi specifici che devono essere assolti. Nel corso del 2003 l’Accordo Stato Regioni sui requisiti igienico-ambientali delle piscine ad uso natatorio ha individuato le figure professionali del responsabile e dell’addetto alla manutenzione delle piscine.

La scelta e la nomina di tali figure è in capo al titolare dell’impianto e comporta la verifica delle effettive competenze e la successiva formazione specifica. Sulle modalità di esecuzione della formazione l’Accordo rimanda alle singole Regioni. Ad oggi solamente la regione Toscana e la regione Liguria hanno emanato specifici provvedimenti che individuano i percorsi formativi. La regione Toscana lo ha fatto attraverso la Delibera Regionale n.235 del 11 aprile 2011, che stabilisce che tale formazione possa essere erogata solamente dalle società e dagli enti accreditati secondo quanto prevedono le norme regionali in materia di formazione professionale e cioè tramite accreditamento su ogni singola provincia, effettuato da società od enti che non abbiano scopo di lucro e che dispongano di almeno una sede, principale o distaccata, sul territorio.

La regione Liguria con la DGR n.7 del 2013 ha invece allargato la possibilità di erogare la formazione, oltre che alle società accreditate, anche alle associazioni di categoria che abbiano già svolto attività di formazione nel settore specifico delle piscine. La regione Toscana stabilisce il programma della formazione con l’enunciazione degli argomenti e del numero di ore, mentre la regione Liguria ha deciso di approvare di volta in volta i singoli progetti formativi presentati.Per il resto, nessuna delle regioni che si sono dotate di una normativa sulle piscine, che sono comunque solo circa la metà delle regioni esistenti, ha provveduto ad emanare provvedimenti sulle metodologie di erogazione della formazione.

Limite della formazione regionale
È abbastanza evidente la criticità del sistema di formazione professionale regionale: nel caso in cui un addetto cambi datore di lavoro e con esso anche la regione nella quale è localizzato l’impianto, come ci si regolerà sulla qualifica professionale? Dovrà ripetere il corso, anche se solo abbreviato, come prevede la Regione Toscana? Siamo in Europa, ai bandi di gara possono partecipare società provenienti da migliaia di chilometri di distanza, ma il manutentore di una piscina deve necessariamente essere, usando una frase oggi di moda, a km zero!

La formazione professionale su scala regionale è da sempre un argomento molto controverso, sul quale si è più volte pronunciata anche la magistratura, caro a regioni come appunto la Toscana, che non hanno mai desistito dalla volontà di proseguire su un terreno che appare una contraddizione palese della direzione che ci porta da tempo ad un allargamento delle frontiere, piuttosto che al perseguimento di interessi locali. Comunque sia, dopo il pronunciamento in merito della regione Liguria pare evidente di come la situazione si stia ulteriormente complicando su questo fronte. La complicazione, infatti, già c’era e non era forse il caso di appesantirla con ulteriori balzelli.

Le società di gestione delle piscine hanno infatti altri obblighi formativi, molto spesso simili, dati ad esempio dai corsi obbligatori al fine di mantenere l’affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto, oltre agli obblighi di formazione e di informazione nei confronti di tutti i lavoratori derivati dalle norme sulla sicurezza. Va inoltre formata la squadra antincendio e quella del pronto soccorso, nonché l’RSPP e l’eventuale RLS, senza contare i corsi di formazione tecnica ed aggiornamento degli istruttori. Obblighi formativi i cui costi dovrebbero essere in capo al titolare dell’impianto, aggiungendosi agli aumenti dei costi esistenti.

Poiché sull’obbligo di tale formazione non è possibile derogare, conviene quantomeno approfittare al meglio di ciò che viene pagato, cercando i corsi migliori dal punto di vista formativo e non solamente quelli meno cari e che si risolvono con il minor numero di ore di presenza, se non altro per non aggiungere soldi buttati ai tanti che già non si riesce ad evitare di sprecare.

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