L'assemblea nelle A.S.D.

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Normative

L’assemblea nelle A.S.D.

L’assemblea dei soci è l’organo collegiale con funzione deliberante, a cui hanno diritto di partecipare ed hanno diritto di voto tutti coloro che risultano regolarmente associati e quindi in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in corso; se lo statuto non lo esclude, il singolo può delegare un altro associato a rappresentarlo in assemblea, così come disciplinato dagli articoli 20 ss. c.c.

L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e la convocazione spetta in questo caso all’organo amministrativo nella sua collegialità, secondo le modalità previste nello statuto dell’associazione.

Tali previsioni sottendono ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, cui fa riferimento il comma 18 dell’articolo 90 della L. 289/2002 nel definire i contenuti degli statuti necessari per la qualifica di sodalizio sportivo.
Sempre l’articolo 20 c.c. prevede inoltre che l’assemblea sia convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In caso di inerzia degli amministratori, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
Generalmente è lo statuto ad indicare le modalità di convocazione dell’assemblea, in mancanza si applica quanto previsto nel c.c. secondo cui la convocazione deve essere effettuata “con avviso personale” contenente “l’ordine del giorno degli argomenti da trattare”.

La giurisprudenza specifica inoltre che “sono gli organi associativi a dover provare l’avvenuto invio dell’avviso di convocazione agli aventi diritto, ma non quello di dimostrarne l’effettivo ricevimento da parte dei destinatari”.

La forma classica, se non indicato diversamente nello statuto, prevede la convocazione tramite affissione in bacheca presso la sede dell’associazione dell’avviso contenente indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Oggi è possibile rispettare il principio di democraticità sopra detto anche tramite l’invio della convocazione via email oppure con la pubblicazione sul sito web dell’associazione, o di un post nel caso in cui l’associazione sia titolare di un profilo social. Ciò permetterebbe infatti una capillare comunicazione a tutti i soci e al contempo di averne traccia in caso di verifica. Sempre in tema di accertamenti, al fine di documentare la partecipazione dei soci all’assemblea, si suggerisce la redazione di un foglio presenze da allegare al verbale assembleare.

Certo è che più la modalità di convocazione dell’assemblea risulta oggettivamente idonea a garantire la partecipazione dei soci, più si fa fronte al rispetto del principio di democraticità richiesto dall’articolo 148 del TUIR, laddove fa espresso riferimento alla previsione di “criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti”, necessario all’applicazione delle agevolazioni previste dalla stessa norma.

Si ricorda inoltre che l’assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione non è richiesto alcun quorum costitutivo. In entrambi i casi delibera con la maggioranza dei voti. Gli amministratori non votano in caso di deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità.

L’assemblea dei soci regolarmente convocata e costituita, rappresenta la volontà di tutti gli associati e le deliberazioni così adottate esplicano i loro effetti anche verso coloro che non erano presenti o dissenzienti.

Si esorta infine di prestare sempre attenzione a mantenere corrispondenza tra le indicazioni statutarie e i comportamenti effettivi.

Contatti: luca@studiomattonai.it
Se avete domande da rivolgere al tributarista, potete inviarle a info@lapalestra.net

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