Nascita e declino dell'amianto - La Palestra

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Gestione

Nascita e declino dell’amianto

Fino a qualche decennio fa, l’amianto veniva impiegato nell’edilizia. Da quando si è scoperta la sua elevata tossicità, la sua produzione è vietata. Ma la sua rimozione in Italia è ancora lontana dall’essere completa

L’amianto è un materiale resistente al calore e con fibre molto flessibili, che è stato usato moltissimo nell’edilizia per le coperture, realizzate in cemento-amianto (Eternit). La scoperta della funzionalità del cemento-amianto risale ai primi del ‘900 con il brevetto, da parte di Ludwig Hatschek, che portò a un crescente interesse da parte dell’imprenditoria per la produzione partendo da fioriere, vasche serbatoio per accumulo di acqua potabile, tubazioni di acquedotto.

Negli anni ’30 si avviò la produzione di lastre per capannoni, e trovò in Piemonte e Sicilia siti importanti per la lavorazione/produzione di questo materiale con la classica forma ondulata, anche colorata, che si diffuse soprattutto negli anni Sessanta. Proprio in questo decennio, però, cominciano ad emergere i primi e numerosi studi sul mesotelioma pleurico, un tumore correlato all’esposizione alle fibre aerodisperse dell’amianto, con una latenza temporale particolarmente elevata (15-45 anni) e un decorso di 1-2 anni.

La pericolosità per la salute dell’uomo della lavorazione-gestione-smaltimento generalizzato dell’amianto, ha contribuito ad accelerare la riduzione dei livelli di esposizione all’amianto nelle industrie.

Procedure per lo smaltimento
Esistono due iter burocratici da seguire per mettere in atto lo smaltimento dell’amianto:
1) l’azienda realizzatrice dell’intervento deve comunicare all’USL il progetto di smaltimento almeno 30 gg prima dell’inizio del cantiere.
2) l’azienda realizzatrice dell’intervento deve ottenere l’autorizzazione dell’ufficio tecnico comunale.

Per il rifacimento della copertura è necessaria una comunicazione. Si tratta di una manutenzione straordinaria se l’intervento ricade in un’area artigianale residenziale, non vincolata o con pregio ambientale paesaggistico (in quest’ultimo caso si deve procedere alla valutazione dell’intervento da parte della Commissione paesaggistica o Soprintendenza). Mentre se la struttura da risanare rientra in una zona del centro storico o area vincolata, il tecnico progettista deve verificare sulla normativa guida (PGT, O PUC etc.) la compatibilità dell’intervento.

Procedure operative
Quali sono le figure che vengono coinvolte in una procedura di smaltimento? Un tecnico coordinatore (sia esso ingegnere, architetto o geometra) al quale affidare il progetto asseverato e un’azienda certificata alla quale affidare la rimozione della copertura e la successiva installazione della linea vita (ovvero l’insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture che garantiscono la sicurezza degli operatori durante la lavorazione).

L’iter autorizzativo prevede:
Procedura USL – raccolta dati e predisposizione del piano di lavoro – compilazione modello per la comunicazione Inizio Lavori – notifica all’USL prima dell’inizio dei lavori. Con questi dati acquisiti dalla USL, si predispone la pratica autorizzativa comunale.

Si deve precisare la fattibilità dell’intervento con la dimostrazione della verifica della normativa comunale, allegare il rilievo fotografico, la planimetria catastale, la tavola di progetto con evidenziato in planimetria/sezione i dettagli costruttivi di massima, il Durc dell’azienda (ovvero il documento unico di regolarità contributiva, che attesta l’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile) e le certificazioni sul rispetto del contratto di lavoro.

Realizzazione
Un’occasione interessante alla luce del risanamento della copertura la si può cogliere inserendo per la produzione di energia elettrica un impianto solare fotovoltaico. Anche se i vantaggi del Quinto Conto Energia (le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica) sono ormai estinti, possono essere sostituiti dagli sgravi fiscali (50%) previsti sino al giugno 2014.

I danni per la popolazione
Il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dl 9/4/2008 n. 81), nel Titolo IX capo secondo, tratta specificamente di sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni).

Al fine di promuovere le azioni di risanamento del territorio, tutte le USL/regioni hanno attivato una mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto attraverso due azioni: la prima mediante l’ARPA (agenzia regionale protezione ambiente), la seconda attraverso un censimento da parte dei proprietari di strutture edilizie abitative e non, che sono tenuti a comunicare l’eventuale presenza di amianto, la sua quantità, il suo stato di abbandono.

La Regione Lombardia ha stanziato fondi per l’esecuzione delle rimozioni, ma sono diverse le regioni italiane che hanno previsto per i privati opportunità di rimborsi economici.

La normativa
1) In Italia viene emesso il divieto di produzione sul territorio nazionale dell’amianto nel 1992 (n. 257 del marzo 1992). La normativa fu da riferimento per la dettagliata analisi prodotta dal Ministero della Salute sulle caratteristiche-applicazioni-e valutazione dei rischi; Decreto del Ministero della Sanità, 6 settembre 1994: “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
2) L’Unione Europea nel 2005, vista l’elevata tossicità dell’amianto, ne ha bloccato produzione, commercializzazione e messa in opera.

In Italia tonnellate di eternit devono essere rimosse, in particolare quando lo stato di conservazione genera dispersione di fibre altamente tossiche nell’ambiente. Rimuovere l’eternit oggi conviene. Sono previsti vari premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici.

DECRETO MINISTERIALE 16/10/1986: Integrazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 9/4/1959 n. 128, in materia di controllo dell’aria ambiente nelle attività estrattive dell’amianto.

DECRETO LEGISLATIVO 15/08/1991 n° 277: Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n.83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.

DECRETO LEGISLATIVO 17/03/1995 n 114: Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.

D. P. R. N. 215 DEL 24 MAGGIO 1988 (G.U. n. 143 del 20.6.1988) Attuazione delle Direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune.

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