Requisiti di sicurezza per le piscine - La Palestra

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Gestione

Requisiti di sicurezza per le piscine

La piscina è in molti casi un pericolo e l’aspetto della sicurezza non va mai trascurato, sia nella progettazione dei bacini pubblici, sia in quelli ad uso privato

In questi ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda le piscine private, il problema della sicurezza della piscina è stato ampiamente sottovalutato. Gli architetti, in larga parte, hanno completato l’opera, ritenendo la piscina alla stregua di una fontana da inserire nel giardino come elemento estetico, senza considerarne in alcun modo la pericolosità. Purtroppo una serie interminabile di incidenti ha dimostrato il contrario, e cioè che la piscina è anche un potenziale pericolo, in molti casi mortale. Per le strutture destinate ad un’utenza pubblica, la normativa in vigore ha fatto sì che l’attenzione sia molto più alta nei confronti del problema della sicurezza, anche se ancora questo aspetto non è sempre tenuto nella giusta considerazione.

Sicurezza ed estetica
Il problema principale è quasi sempre lo stesso: conciliare la sicurezza con l’aspetto estetico dell’opera e con il budget a disposizione per realizzarla e, soprattutto, per gestirla. Sul problema estetico la discussione è lunga, articolata e difficile, soprattutto per chi, come me scrive ritiene che la bellezza sia parte integrante e irrinunciabile della nostra vita, ma anche che senza la vita non è possibile apprezzarla… Per quanto riguarda invece l’aspetto economico, la considerazione da fare è una sola: se non succede nulla va bene tutto, ma se qualcosa si mette di traverso i danni da pagare possono essere talmente alti da portare al fallimento.
Il qualcosa che si mette di traverso può andare da una semplice multa comminata da un organo di controllo ad una temporanea chiusura dell’impianto che crea un consistente danno di immagine; oppure può essere rappresentato da un vero e proprio incidente, con tutte le sue sfumature fino a quella più tragica. Ci sono le assicurazioni, è vero, ma non sempre sono disposte a pagare quando la nostra negligenza è palese e nel caso in cui entri in gioco una responsabilità penale non esiste assicurazione che vada in galera al posto nostro!

Le norme
Per comprendere le prescrizioni normative in tema di sicurezza è necessaria una breve premessa. La normativa in merito in Italia è estremamente confusa ed in molti casi contraddittoria. Dal 2003 la competenza è passata alle Regioni, ma solo la metà di esse si è dotata di una norma specifica e non tutte sono in linea tra loro sugli adempimenti da porre in atto.
In molti casi quindi è necessario consultare la norma della Regione nella quale si intende realizzare o ristrutturare l’impianto per capire cosa è necessario fare. Oltre alle norme regionali esiste anche il Decreto sulla Sicurezza degli Impianti Sportivi che il Ministero dell’Interno ha emanato nel 1996, che però secondo una interpretazione piuttosto diffusa (ma non certa!) è applicabile solamente agli impianti nei quali vengono organizzate manifestazioni sportive, cioè gare.
Esistono quindi situazioni di conflitto tra le norme regionali ed il suddetto decreto. Ne è un esempio la larghezza del bordo vasca, intesa come distanza tra l’acqua ed il primo ostacolo alla percorribilità della pavimentazione: il Decreto del Ministero dell’Interno prevede una distanza minima di 1,5 metri mentre alcune norme regionali prevedono distanze maggiori, generalmente di 2 metri. Chi ha ragione? Tralasciando l’aspetto giuridico, che sarebbe troppo complesso da trattare, nella pratica prevalgono le norme regionali, emanate in un tempo successivo e recepite dalle ASL competenti. Se le norme regionali non esistono, invece, va applicato il Decreto anche se la piscina non organizza manifestazioni, in quanto unica norma assimilabile. La situazione, come si è detto, è complessa.

I principali elementi progettuali ai quali è necessario prestare attenzione sono:
1. la larghezza minima del bordo vasca;
2. l’obbligatorietà o meno della vaschetta lava piedi;
3. l’obbligatorietà o meno della delimitazione di tipo igienico sanitario (che non sempre coincide con la recinzione di sicurezza);
4. la profondità massima della vasca in funzione dell’obbligo della figura del bagnino;
5. la obbligatorietà e le modalità di realizzazione e di posizionamento dell’infermeria.

1. Sulla larghezza minima del bordo vasca, si è già detto che vanno consultate le relative norme regionali, nel caso in cui esistano. La larghezza minima non è comunque mai inferiore a 1,5 metri, ma in alcune norme sono previste deroghe in alcuni casi particolari, come ad esempio per le piscine coperte che hanno un lato addossato ad una parete.

2. Sulla vaschetta lavapiedi la confusione regna sovrana: le norme sono poco esaustive. Non chiariscono quasi mai le dimensioni delle vaschette, né il tipo di alimentazione dell’acqua o l’obbligatorietà o meno della doccia, lasciando questi particolari alla discrezionalità di decisione delle singole Asl.

3. Va fatta una distinzione fondamentale tra la delimitazione igienico sanitaria e la recinzione di sicurezza. Il primo caso riguarda infatti il “percorso obbligato” che gli utenti devono compiere per passare dalla vaschetta lava piedi, altrimenti detta presidio igienico sanitario, prima di accedere al bordo vasca, in modo da avere i piedi puliti quando entrano sulla pavimentazione che circonda la vasca; in questo caso la delimitazione non deve necessariamente essere invalicabile in senso assoluto, ma deve convogliare gli utenti verso il percorso stabilito. Diverso è invece il caso della recinzione di sicurezza, nel qual caso la finalità è quella di impedire l’accesso alla vasca quando questa non è sorvegliata. Nel caso di piscine scoperte, questa recinzione dovrebbe essere sufficientemente robusta da impedirne un agevole superamento e dovrebbe essere dotata di cancello richiudibile. Su questo aspetto, di fondamentale importanza ai fini della sicurezza, la normativa è particolarmente carente e confusa. Quando nelle norme regionali si accenna alla delimitazione è sempre in relazione al presidio igienico sanitario, mai alla messa in sicurezza dell’impianto. In molti casi le due cose vengono fatte coincidere dagli organi di controllo, costringendo i gestori a recintare il bordo vasca, a due metri dall’acqua, con rete e cancellino, vero e proprio oltraggio al senso estetico. In realtà le due cose possono essere diverse, poiché la recinzione di sicurezza potrebbe essere posizionata più lontana dalla vasca in modo da non incidere sull’estetica dell’impianto, mentre la delimitazione igienico-sanitaria potrebbe essere realizzata con sistemi meno invasivi, quali corde infilate in paletti di legno, pannelli in plexiglass, una siepe di rose, o altro. In Europa solamente la Francia si è dotata di una normativa di sicurezza per le piscine, sia pubbliche che private.

4. Per quanto riguarda la profondità della vasca in relazione all’obbligo del bagnino, le norme sono concordi nel fissare in 1,40 metri la profondità discriminante, ma ogni regione si comporta in modo diverso su come e in quali casi applicare tale obbligo.

5. Da ultimo, per quanto riguarda l’infermeria, tutte le regioni sono concordi nell’obbligatorietà di un locale apposito solamente per quanto riguarda le piscine pubbliche propriamente dette (quelle di categoria A1) ma le disposizioni sulle dimensioni e le dotazioni sono discordi. A tale proposito entrano in gioco anche le Norme CONI, che prevedono misure e dotazioni minime per il locale infermeria a servizio degli impianti assoggettabili a tale normativa.

Rossana Prola

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